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Intermediario Assicurativo titolare del sito iscritto nell'elenco presso www.ivass.it:

Dott. Enzo Iannetta 

Iscrizione RUI IVASS numero E000242848 dal 31 gennaio 2008 verificabile sul sito www.IVASS.it

 - sezione registro RUI - soggetto alla vigilanza IVASS

Intermediario iscritto alla Sezione E, Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D 

del RUI IVASS Link  

Sede Legale: Via Oliveto, 800   

 03049 Sant’Elia Fiumerapido FR

E-Mail: iannetta.assicurazioni@gmail.com      

PEC: enzoiannetta@pec.it

P.Iva: 02400760605 

 

 

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Documenti e Reclami
 

In caso di controversie relative a contratti assicurativi o all’attività di distribuzione, il consumatore può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo (AAS), organismo indipendente istituito presso IVASS per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il ricorso all’AAS è gratuito, semplice e può essere presentato quando: il cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo, oppure non ha ricevuto risposta entro 45 giorni. Informazioni, regolamento e modulistica sono disponibili sul sito dell’Arbitro Assicurativo

 

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RECLAMI

 

 

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’ Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla compagnia assicurativa cui il prodotto si riferisce o all’Intermediario, e in quest’ultimo caso al seguente indirizzo:

 

 

1) Intermediario 

Dott. Enzo Iannetta

Via Oliveto, 800

03049 – Sant’Elia Fiumerapido FR

Email: info@iannettaassicurazioni.it

oppure al seguente indirizzo PEC: enzoiannetta@pec.it

 

 

 

2) Intermediari iscritti al Rui A e B con le quali collabora secondo l’elenco disponibile nella      sezione COLLABORAZIONI di questo sito relativo alla polizza acquistata.

 

 

 

 

3) Compagnia Assicurativa, secondo le modalità previste da ogni compagnia sul proprio sito internet, compilando    l’apposito modulo scaricabile dalla sezione Reclami del sito della stessa.

 

 

 

 

4) IVASS  Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa o dell’Intermediario entro il termine di 45 giorni, il Contraente può rivolgersi all’IVASS al seguente indirizzo:

 

“IVASS – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma”

 

oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

 

 

Si ricorda che per presentare il reclamo bisogna allegare  la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa preponente, allegando l’eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

 

 

 

 

 

5) L’Arbitro Assicurativo

 

(AAS) www.arbitroassicurativo.org è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.

 

L’AAS è uno strumento di tutela semplice, rapido ed economico: il ricorso può essere presentato senza l'assistenza di un avvocato, è deciso entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.

 

Il ricorso è deciso da un Collegio composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia. La Segreteria Tecnica dell’AAS, istituita presso l’IVASS, gestisce la procedura ma non partecipa alle decisioni.

 

Si può presentare ricorso all’AAS solo dopo aver presentato reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente. Il reclamo nei confronti della compagnia e/o dell’intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro.

 

La decisione dell'AAS sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell'inadempimento è pubblicata su questo sito per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).

 

Se la decisione dell’AAS è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all'Autorità giudiziaria.